Aggredisce un responsabile della squadra avversaria affetto da SLA: il verdetto del Tribunale
Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il verdetto dal Tribunale Federale della Lombardia riguardo l’episodio dell’aprile scorso avvenuto al termine di Brusaporto–Uesse Sarnico, categoria U17 élite.
In particolare, a incontro finito, un genitore della squadra ospite, aveva preso a calci e pugni Stefano Turchi, dirigente della società gialloblù, dal 2007 affetto da SLA e costretto in sedia a rotelle.
Il 54enne era stato trasportato all’ospedale, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico.
“È una sconfitta per tutti, non solo per me. Per i ragazzi, per lo sport, per l’etica, così non si fa calcio, sono distrutto moralmente. Sto pensando di abbandonare tutto” aveva dichiarato in seguito.
Ora, a distanza di quasi sei mesi, è arrivato il verdetto del Tribunale Federale della Lombardia, che ha punito anche il club per non aver adempiuto ai propri compiti di prevenzione degli atti di violenza.
Riportiamo di seguito le parti salienti del deferimento della Procura.
La ricostruzione della vicenda del Tribunale Federale e il verdetto
Dopo diversi mesi è arrivato il responso finale da parte del Tribunale Federale riguardo la vicenda che vide coinvolti Stefano Turchi, dirigente del Brusaporto U17 élite, affetto da SLA, e un genitore della squadra ospite, la Uesse Sarnico. Ecco quanto contenuto nel verdetto ufficiale.
In particolare, così si legge, ci si riferisce al genitore colpevole di “Aver aggredito fisicamente il sig. Stefano Turchi, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Brusaporto, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica “SLA”, che si sosteneva in piedi appoggiato al proprio autoveicolo parcheggiato in zona riservata ai diversamente abili ed adiacente al recinto di gioco, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al dorso ed alla nuca, cagionandogli lesioni certificate (…) e per aver continuato a colpire ripetutamente con calci la sua autovettura, danneggiandone lo specchietto retrovisore e la fiancata“.
Nello specifico, poi, sono riportate innanzitutto le penalità a cui va incontro la società ospite.
“(…) Alla società deferita la sanzione dell’ammenda pari ad € 2.000,00 e la penalizzazione di -1 punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2023/2024 a valere sul campionato regionale Allievi Under 17 Elite“. E poi ancora: “Questo Tribunale ritiene congrua l’applicazione nei confronti della C.S.D. Uesse Sarnico 1908 della sanzione dell’ammenda pari ad € 3.000,00, in virtù del disposto dell’art. 26, comma 1, CGS, secondo cui le società rispondono dei fatti violenti dei propri sostenitori quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone“.
Le conclusioni del Tribunale Federale della Lombardia
Nella parte finale del verdetto, infine, si legge: “(…) Tenuto conto delle circostanze del caso concreto e di quanto sopra osservato, questa Corte Territoriale ritiene che l’ammenda con diffida sia la sanzione minima ascrivibile nei confronti della Società deferita, onde rimarcare la gravità del fatto e l’opportunità che per il futuro la Società sia più attenta a prevenire e contenere fatti di tale natura, che si pongono in antitesi ai più basilari valori dello sport, in particolare nel settore giovanile“.
Si chiude così, quindi, un’altra triste pagina di sport giovanile. Nello specifico il Tribunale Federale Territoriale, dunque, “CONDANNA C.S.D. UESSE SARNICO 1908 alla sanzione dell’ammenda pari ad € 3.000,00, applicata congiuntamente alla diffida, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) e 26 CGS“.