Casoria, esclusione dal campionato: il comunicato del giudice sportivo
Arriva una nuova brutta pagina di cronaca sulla vicenda Casoria. Il club campano è stato escluso dal campionato, essendo da tempo in una difficile situazione economica e dopo aver giocato le prime partite del campionato di Eccellenza ha disertato le successive gare casalinghe, facendo vincere tutte le squadre che si sono presentate allo stadio San Mauro. Per quanto riguarda le partite di trasferta, al posto della prima squadra hanno giocato i ragazzi delle giovanili, andando incontro a sconfitte pesanti come il 23 a 0 contro la Mariglianese.
Casoria-Castel Volturno: clima pesante fuori dallo stadio
Come detto prima, la partita con il Castel Volturno non si è giocata, per quel che resta del club viola si è dunque registrata la quarta rinuncia in campionato e, di conseguenza, l’esclusione dal campionato di Eccellenza campana. Fuori dalle mura dell’impianto si è registrata una protesta dei tifosi.
Secondo l’articolo 54 delle NOIF: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”
Il comunicato del giudice sportivo
Ecco la decisione del giudice sportivo. “Visto il preannunzio, nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società del Casoria. Con il quale la reclamante lamentava che l’assenza alla gara in epigrafe era dovuta a causa di forza maggiore. In quanto una notevole parte di propri sostenitori aveva aggredito, fuori dall’impianto, alcuni mezzi su cui erano trasportati calciatori della società, minacciando gli stessi e colpendo con calci le autovetture. Inoltre la reclamante riferiva che il proprio dirigente accompagnatore, Sig. D’Ausilio Sergio, avendo appreso il terrore sui volti dei calciatori si era recato all’ingresso dello stadio al fine di rappresentare l’accaduto alla terna arbitrale. E quindi per chiedere il rinvio della gara, ma sebbene il D’Ausilio avesse esibito al Maresciallo del Comando dei Carabinieri il documento di riconoscimento, lo stesso non lo faceva entrare all’interno dell’impianto.
“La reclamante infine riferiva che i calciatori ed il Dirigente accompagnatore temendo per la propria incolumità fisica, decidevano di dileguarsi non essendoci le condizioni per disputare la gara. La reclamante chiedeva l’ammissione della prova per testi. E su tutte le circostanze indicate in reclamo e concludeva, in accoglimento dello stesso, di non omologare il risultato di 0-3 inflitto dal direttore di gara. Si depositavano post pubblicati da utenti su facebook“.
“Un messaggio ricevuto dal Presidente della reclamante su whatsapp. Articoli vari pubblicati e denunzia sporta il 27.11.23. Effettuati gli accertamenti presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Campania è risultato che contrariamente a quanto dichiarato in ricorso. A) Nell’elenco indicato sub punto 4 del ricorso, l’unico calciatore tesserato per la reclamante è il Sig. Borbone Ciro, nato il 13.10.2003. B) Il Sig. D’Ausilio Sergio non risulta tesserato per la reclamante. Rilevato che i mezzi di prova articolati, richiesti in ricorso, nonché allegati sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^ comma del C.G.S. Considerato che nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si fa riferimento che, nei pressi dell’impianto, erano presenti i Carabinieri in più unità“.
“Vista la regolarità della comunicazione effettuate. L’ex art. 67 6^ comma del Codice di Giustizia Sportiva. Alle società per l’informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso. Rilevato che la Società CASTEL VOLTURNO CALCIO non ha notificato alcuna controdeduzione al ricorso inoltrato. Rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza ingiustificata della Società CASORIA CALCIO 2023. Rilevato che l’assenza, come sopra rilevato, è ingiustificata ed è la 4^rinunzia ad una gara di campionato. Rilevato il combinato disposto dell’art. 53 – 2 comma NOIF. Dell’art. 10 CGS comma 1 e 4 nonché del C.U. FIGC-LND- CR CAMPANIA n. 1 del 6.7.2023, pg. 67, P.Q.M. delibera“.
Infine, il comunicato conclude. “Rigetta il ricorso perché’ non provato. Di infliggere alla Società Casoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 in favore della Società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22. Di comminare alla Società CASORIA CALCIO 2023. L’ammenda euro 1.900,00 per la 4^ rinunzia ad una gara di campionato. Di escludere la Società CASORIA CALCIO 2023 dal campionato di competenza. Di disporre che le società, che avrebbero dovuto incontrare in prosieguo la Società CASORIA CALCIO 2023, osservino un turno di riposo. Di disporre che i risultati delle partite già disputate dalla rinunziante Società, vengano considerati nulli ai fini della classifica. Dispone lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati ex art.110 NOIF comma 1. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. Dispone che l’intero fascicolo sia inoltrato alla Procura Federale per gli accertamenti di rito“.