Dilettanti, portiere squalificato per quattro anni: i dettagli

Nel campionato di Seconda Categoria del girone E modenese, precisamente nella partita tra Fonda Pavullese e Rubiera, è accaduto un fatto spiacevole. Il portiere della formazione casalinga, Nicola Tonarini, è stato squalificato per quattro anni dopo aver aggredito il direttore di gara. La squadra giallonera ha perso la partita a tavolino per 3-0 e dovrà pagare l’ammenda di 500 euro. Le dinamiche della discussione sono ancora da accertare, però al momento il calciatore è squalificato fino al 29 agosto 2028.

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Dilettanti, il comunicato sul portiere squalificato

Il portiere della Fonda Pavullese, Nicola Tonarini, è stato squalificato dopo aver aggredito l’arbitro della partita. In seguito il comunicato ufficiale: “Al minuto 7 del secondo tempo di gioco, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per DOGSO, il giocatore correva verso il direttore di gara proferendo nei suoi confronti espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. L’arbitro, nell’indietreggiare per evitare una aggressione, veniva raggiunto frontalmente dal giocatore il quale lo afferrava al polso sinistro con forza, strattonandolo all’altezza del petto con la mano destra. A questo punto l’arbitro, al fine di allontanarlo fischiava ripetutamente. Il giocatore reiterava le condotte ingiuriose e minacciose e tentava, senza riuscirvi, di togliere il fischietto dalla bocca del direttore di gara. A quel punto il Tonarini colpiva violentemente il direttore di gara con un pugno alla mandibola sinistra. Causandogli una immediata perdita di equilibrio ed un forte dolore.

Il direttore di gara, nonostante il colpo ricevuto, riusciva a stare in piedi e, seppur barcollando, si dirigeva verso lo spogliatoio. Venendo rincorso da Tonarini il quale continuava ad urlare espressioni ingiuriose e minacciose. Lo stesso non raggiungeva l’arbitro solo in ragione del pronto intervento di un giocatore della squadra avversaria. All’uscita dell’impianto di gioco, dopo che erano trascorsi circa venti minuti, il giocatore affrontava nuovamente l’arbitro rivolgendogli ulteriori espressioni minacciose“.

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Successivamente prosegue: “Il direttore di gara, in conseguenza della condotta posta in essere dal giocatore, riportava lesioni giudicate guaribili in giorni tre, come da referto di Pronto Soccorso in atti. In ragione delle circostanze dedotte dal direttore di gara nel proprio referto, questo giudice ritiene la sanzione irrogata proporzionata all’effettiva gravità dei fatti (sanzione determinata ai sensi dell’art.35 comma IV CGS)“.

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Stefano Ghersini