Caso Lys Gomis, il Vanchiglia vince il ricorso: le ultime
Il Vanchiglia vince il ricorso, annullando così anche la sanzione di 600€. Il club si è ritenuto estraneo da quanto accaduto lo scorso 15 gennaio durante la partita contro il Moretta. I cori razzisti contro il preparatore dei portieri Lys Gomis sarebbero infatti partiti solo da un tifoso granata.
Vanchiglia, la società vince il ricorso e si annulla la sanzione
La corte d’appello assolve il Vanchiglia, ritenendo il club totalmente estraneo ed in alcun modo responsabile di quanto accaduto. Il 15 gennaio infatti durante la partita con il Moretta, il preparatore dei portieri Lys Gomis, ex portiere anche del Torino, aveva subito insulti razzisti.
I cori arrivavano dalla tribuna e la società ha subito preso le distanze dall’episodio. Nel post-partita la squadra aveva rivolto le proprie scuse all’ex Toro in prima persona, a nome di chi si è macchiato di quel brutto gesto. Lo stesso Lys Gomis, poche ore dopo la sentenza, aveva dichiarato l’affetto mostrato dalla società, chiedendo di assolvere il Vanchiglia. A poco meno di un mese distanza i granata vincono il ricorso, annullando così anche la multa da 600€.
Vanchiglia, il comunicato sul caso Lys Gomis
La LND Piemonte e Valle D’Aosta comunica la decisione: “Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda l’annullamento, sostenendo che l’insulto a fine gara non è stato proferito da un gruppo di tifosi, ma da un solo spettatore, peraltro sconosciuto alla società reclamante, e che la società Vanchiglia si è sempre distinta per la promozione dello sport come attività inclusiva e per la lotta contro ogni forma di razzismo. Per questo motivo il ricorso appare fondato“.
Continua poi il comunicato: “Letto il referto del direttore di gara, ove l’assistente arbitrale riferisce di aver udito un insulto all’indirizzo del dirigente avversario, esaminata la documentazione ufficiale, in cui la stessa persona offesa ridimensiona l’accaduto a un’ingiuria isolata, tutto ciò premesso questa Corte non ritiene di ravvisare nel comportamento i connotati della responsabilità oggettiva di cui all’art. 28 c. 4 CGS. L’articolo recita che le Società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione“.
Termina dunque con la decisione di revoca della sanzione: “Nel caso di specie, pur condannando l’episodio, si riconosce trattarsi di un’offesa isolata, al termine della gara, per la quale la società Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio. La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Vanchiglia e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di € 600,00. In ragione dell’accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato“.