Maxi squalifica per un custode dopo aver aggredito un assistente con tanto di trasporto al Pronto Soccorso. E’ successo in Eccellenza Marche nella sfida tra Maceratese e Civitanovese. Il protagonista è Sandro Piampiani della formazione ospite. La sfida, giocata mercoledì 20 settembre, è poi terminata 2-0 per i biancorossi.
Il custode è stato squalificato fino al 24 settembre 2027.
Il Giudice Sportivo, dopo la spiacevole evento nel derby Maceratese-Civitanovese, ha squalificato il custode per ben quattro anni. Il comunicato: “Rilevato dal referto arbitrale che a fine gara un soggetto non in distinta, personalmente riconosciuto dall’arbitro e dal suo assistente, si avvicinava a quest’ultimo con fare intimidatorio e minaccioso, reiterando tale atteggiamento aggressivo anche nella zona antistante gli spogliatoi, mettendo a repentaglio l’incolumità fisica del predetto assistente. Nello specifico si legge nel referto e nel supplemento di gara che il sig. Piampiani Sandro, identificato
quale custode della società Civitanovese Calcio, non in distinta, si avvicinava al sig. Baldisserri Mirko, insultando lo stesso con fare intimidatorio, e proseguiva in tale atteggiamento anche una volta entrati nella zona antistante gli spogliatoi.
Il sig. Piampiani non si limitava però ad aggredire verbalmente l’assistente, ma spingeva violentemente al petto lo stesso, causandone, complice la presenza di un gradino, la caduta a terra. A seguito di tale caduta il sig. Baldisserri Mirko batteva i glutei e la testa,
lamentando quale conseguenza di tale caduta dolore alla schiena, vertigini e vista appannata.
Alla luce dell’aggressione subita e delle conseguenze che questa causava in capo all’assistente, l’arbitro interveniva prontamente chiamando in soccorso gli operatori sanitari presenti in campo, che provvedevano a trasportare il sig. Baldisserri al Pronto Soccorso di Macerata. In virtù di quanto sopra esposto, ritenuto il sig. Piampiani Sandro responsabile di condotta violenta nei confronti di un Ufficiale di gara ai sensi dell’art. 35, comma 5 CGS, si decide di sanzionare lo stesso con l’inibizione fino al 24.09.2027. Ai sensi dell’art. 35 c.7 CGS si infligge anche la sanzione considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative deliberata dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi, ciò a carico della società Civitanovese Calcio a cui appartiene il responsabile della condotta violenta”