Questa la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale pugliese per Noicattaro–Castellana dopo l’esame di tutti gli atti ufficiali. Decisiva la lettura del referto arbitrale. Il direttore di gara Romano di Lecce infatti ha dichiarato di aver concesso un gol irregolare in favore del Castellana. Non solo, ma anche di non aver potuto revocare la propria decisione. Questo perché si è accorto dell’errore solo dopo che il gioco era ripreso.
Inoltre la Giustizia Sportiva commina al Castellana una multa di 300 euro per aver violato i principi di lealtà e correttezza. Valori cardine dello sport. Da sottolineare comunque come nella serata dello stesso giorno della gara sono arrivate le scuse della società al Noicattaro.
L’otto gennaio nel match tra Noicattaro e Castellana, valido per il girone B del campionato di prima categoria pugliese, venne assegnato un “nongoal” al Castellana. Al 17′ del primo tempo l’attaccante degli ospiti Sabbatelli, su assist di Fornaro, colpisce a botta sicura verso la porta. La palla però invece di gonfiare la rete sbatte contro il palo di sostegno della porta del Noicattaro. Tra l’incredulità generale l’arbitro assegna il goal agli ospiti, che grazie proprio a questa rete riusciranno a portare a casa i tre punti. Il video del non gol è diventato in poco tempo di dominio pubblico facendo il giro del web e attirando molte attenzioni non solo dal mondo dei dilettanti.
Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo di rigiocare il match. La sentenza è stata presa sulla base di alcune premesse giuridicamente vincolanti espresse nel comunicato ufficiale. Prima di tutto, ovviamente, la richiesta di ricorso da parte del Noicattaro. Poi fondamentale è stata l’analisi del referto arbitrale. Come riporta la sentenza ufficiale: “Il direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato di aver erroneamente concesso una rete in favore del Castellana al 17′ minuto del primo tempo. Quando in realtà il pallone non era entrato in porta. Di non aver poi potuto revocare la propria decisione essendosene reso conto solo dopo aver ripreso il gioco“.
Inoltre il Giudice come scritto nel comunicato: “ritiene il Castellana responsabile per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza alla luce del comportamento dei propri tesserati. Come confermato anche dalle tardive scuse della società“. Infine il Giudice Sportivo delibera: “di ordinare la ripetizione della gara in oggetto e di comminare a carico del Castellana l’ammenda di 300 euro“.