Un pugno all’arbitro a fine gara perchè quest’ultimo lo aveva espulso. Questa è stata la reazione di un giovanissimo giocatore della Colicoderviese nella mattinata di domenica 12 marzo, sul campo di Rovetta si sfidavano Vertovese e, appunto, la Colicoderviese. Match valido per la ventunesima giornata del girone C degli allievi Under 17 Regionali.
La gara era ormai giunta al termine, quando il calciatore della squadra ospite a pochi minuti dal triplice fischio ha ricevuto il cartellino rosso. Andato dritto negli spogliatoi, ha atteso al varco tra campo e ‘tunnel‘ l’arbitro. Dopo diverse proteste e insulti, ha perso il controllo e sferrato il primo pugno, seguito da altri due che hanno provocato la rottura del setto nasale al giudice di gara.
Sono subito intervenuti i medici presenti, davanti lo stupore degli stessi compagni di squadra del ragazzo. L’arbitro è stato portato al pronto soccorso, vista l’abbondante perdita di sangue. La diagnosi è stata emessa poco tempo più tardi: frattura del setto nasale (non di forte entità) e quindici giorni di prognosi.
Oggi, giovedì 16 marzo, a distanza di quattro giorni da quanto accaduto, si è espresso il Giudice Sportivo. Il pugno in faccia all’arbitro del giovane calciatore gli è costata una squalifica di 5 anni. Il ragazzo nelle ore successive ha inviato le proprie scuse agli organi competenti, riconoscendo la propria responsabilità.
Come si legge dal comunicato odierno del CRL “la condotta violenta da parte di un tesserato determina l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014”. Ecco nel dettaglio la nota ufficiale del Giudice Sportivo:
“Visto l’art. 35 del CGS P.Q.S. DELIBERA: – dando atto che i fatti su indicati sono avvenuti al termine della gara e non hanno inciso sulla regolarità della stessa commina alla società Colicoderviese la sanzione dell’ammenda pari a € 200,00 in quanto responsabile della violenza arbitro;
– di squalificare il della società Colicoderviese Bettini Gabriele per due gare. – di inibire il dirigente della società Colicoderviese Della Torre Gabriele fino al 12-3-2023.
– di squalificare il calciatore della società Colicoderviese Cola Gilles per anni cinque fino al 15.3.2028.
Si dà atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e e successive modificazioni, per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7 , comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione n° 258 dell’11 giugno 2019. -Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato”.