Lasciano il campo per protesta: pioggia di squalifiche in Terza Categoria Toscana
Ha dell’incredibile quanto accaduto in Terza Categoria Toscana nell’ultimo weekend. Il San Lorenzo Campi Giovani – squadra che appartiene dunque al campionato già menzionato – ha deciso di uscire spontaneamente dal campo e non permettere ad arbitro e squadra avversaria di terminare il match. L’avversario era il Carraia. La squadra, durante la sfida di sabato scorso, ha così deciso al 33′ di abbandonare il terreno di gioco su richiesta dell’allenatore. La motivazione è una protesta nei confronti di alcune scelte del direttore di gara.
Una decisione – quella di non terminare il match – che ha però avuto forti ripercussioni sul club toscano. Oltre alla sconfitta a tavolino, aa avere la peggio è stato l’allenatore Alberto Gialdini, che ha subito nove giornate di squalifica. Multa e penalizzazione per la società, più altre pesanti sanzioni per alcuni calciatori. Di seguito la nota del giudice sportivo. Ma non è la prima volta che accadono tra i dilettanti episodi del genere.
Terza Categoria Toscana, squadra lascia il campo: la decisione del giudice sportivo
Sconfitta a tavolino, penalizzazione, multa e diverse pesanti sanzioni. Una decisione – quella di lasciare il campo non terminando il match – che il San Lorenzo Campi Giovani pagherà cara nel campionato di Terza Categoria Toscana. La squadra ha infatti abbandonato il campo, su richiesta dell’allenatore, al 33′ del match contro il Carraia. Di seguito la nota del giudice sportivo.
“il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali rileva che la gara in epigrafe e stata sospesa al 33′ del s.t. avendo la società ASD San Lorenzo Campi Giovani rinunciato a proseguire nella disputa avendo, su iniziativa del suo allenatore, richiamato i propri giocatori nello spogliatoio e quindi abbandonato il terreno di giuoco.E’ opportuno dapprima ricordare che una giurisprudenza ormai consolidata di questo Ufficio, esige che tutte le Società abbiano la piena conoscenza delle norme sportive – ivi compreso l art. 53 N.O.I.F. che, per la sua stessa formulazione, impone alle Società -oltre all’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono – di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Dal rapporto del D.G. e dal suo supplemento non emerge null’altro che un’iniziativa della società ospitante da ascrivere alla sola volontà di manifestare dissenso in modo marcatamente plateale per delle decisioni disciplinari prese dall’arbitro, ciò l’ordinamento federale oltre a non consentirlo deve necessariamente sanzionarlo; si ricordi infatti che solo e soltanto il D.G. è figura legittimata a non iniziare o far proseguire una gara, qualora si verifichino stringenti fatti o situazioni sottoposte al suo esclusivo giudizio ex art. 64 N.O.I.F.
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l art. 53 nn. 1 2 e 7 N.O.I.F. infligge alla società ASD San Lorenzo Campi Giovani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonché l ammenda di 100 Euro quale prima rinuncia. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti”.
Squalifiche e sanzioni
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 S.LORENZO CAMPI GIOVANI
Vedi delibera G.S.T.
Euro 80,00 S.LORENZO CAMPI GIOVANI
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. a opera di propri sostenitori.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 6/2024
SORI MAURO (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
Entrava indebitamente sul terreno di giuoco offendendo il D.G. e proferendo al contempo frase blasfema. Successivamente persisteva nel proprio contegno ingiurioso.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE
GIALDINI ALBERTO (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
Allontanato per doppia ammonizione, dopo la notifica offendeva il D.G. Successivamente assumeva contegno gravemente irrispettoso del Regolamento avendo un ruolo decisivo nella scelta di far lasciare il terreno di giuoco alla propria squadra determinando la sospensione definitiva della partita.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
SVELTO GIANLUCA (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
Entrava indebitamente sul terreno di giuoco profferendo al contempo frase blasfema. Di poi, dopo la sospensione definitiva della partita, assumeva condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro che si concretizzava in un contatto fisico (ex art. 36 c.1 CGS) accompagnando tale gesto con frasi offensive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRINI FRANCESCO (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
IANTORNO MATTEO (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
MANGINI GIAN MARCO (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
Dopo la fine anticipata della gara offendeva e minacciava il D.G. Sanzione aggravata in quanto Capitano.