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Tre minuti senza gli under obbligatori in campo, il Canosa perde la partita a tavolino

Canosa (Ph. Sergio Porcelli)

La storia del calcio insegna che, a volte, errori di distrazione possono compromettere una partita o addirittura un campionato. Come successo in Roma-Spezia, anche Canosa-San Marco è stata protagonista di una distrazione da parte della panchina e dello staff tecnico.

Durante la partita di Eccellenza Puglia, il Canosa non ha rispettato la regola dei tre under in campo lasciandone solo due una volta effettuati i cambi. Resosi conto dell’errore, l’allenatore dopo 3 minuti ha subito fatto un’altra sostituzione ristabilendo il numero effettivo di giovanissimi in campo. A nulla è però servita questa mossa con l’ufficiale di campo che ha visto tutto e segnalato alla Lega.

La decisione del Giudice Sportivo

Dopo il reclamo effettuato dalla società ospite, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il Canosa con una sconfitta a tavolino per 0-3. Un errore che è costato i tre punti ai rossoblù, impegnati nella lotta salvezza del Girone A di Eccellenza Puglia.

Ecco la decisione del Giudice Sportivo:

Gara 13/03/2022 Canosa-San Marcoil Giudice sportivo territoriale, esaminati gli atti ufficiali, e rilevato che:

  • la Asd San Marco con ricorso preannunciato via Pec e ritualmente inviato alla controparte, adiva questo Giudice sportivo territoriale imputando alla società Asd Canosa la violazione degli obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all’età relativamente al campionato di competenza. In particolare l’istante evidenziava che la società Asd Canosa dal 26′ al 30′ del secondo tempo aveva schierato in campo tre calciatori nati dopo l’1.1.2001 invece di due calciatori nati dopo l’1.1.2001 ed uno nato dopo l’1.1.2002. Per tali motivi la Asd San Marco chiedeva la vittoria in proprio favore oltre alle aggravanti previste dal Cgs in danno della resistente Canosa;
  • la resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni;

DELIBERA

  1. di accogliere il reclamo proposto dalla società Asd San Marco;
  2. di comminare alla società Canosa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società San Marco;
  3. di non addebitare la tassa ricorso stante l’accoglimento dello stesso.