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Virtus Locorotondo, due anni di squalifica a Pascullo dopo lo schiaffo all’arbitro

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Il provvedimento del giudice sportivo dopo l’episodio che ha riguardato l’arbitro durante Virtus Locorotondo-Sava

È arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale dopo il grave episodio che aveva riguardato l’arbitro, Luca Albione, durante il match di Promozione pugliese tra Virtus Locorotondo e Sava dello scorso 22 dicembre.

L’aggressione al direttore di gara si era verificata intorno all’85’, quando un componente della panchina della Virtus Locorotondo, poi identificato nel calciatore Graziano Pascullo, ha colpito Albione con uno schiaffo al volto.

La società pugliese aveva condannato l’episodio già alla fine della gara, ribadendo inoltre la sua vicinanza nei confronti del giovane arbitro.

Di seguito il comunicato completo con le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale.

Schiaffo all’arbitro, il comunicato del Giudice Sportivo dopo Virtus Locorotondo-Sava

“Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al 39′ del 2º tempo il sig. PASCULLO GRAZIANO calciatore di riserva della società VIRTUS LOCOROTONDO 1948, si rivolgeva all’Arbitro in modo irriguardoso, uscendo dall’area tecnica”.

Prosegue: “Che, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il predetto calciatore colpiva l’Arbitro con un violento schiaffo al volto e con un violento calcio all’altezza degli arti inferiori, causandone la caduta e temporaneo dolore; che, successivamente, il calciatore, mentre l’Arbitro si trovava ancora a terra, tentava nuovamente di entrare in contatto con l’Arbitro, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra e dei dirigenti della società di appartenenza”.

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Le decisioni: “Che, a seguito di tale aggressione l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara in quanto avvertiva giramento di testa e dolore agli arti inferiori che non gli consentivano di portare a termine l’incontro; tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 10 – 35 commi 1, 2 e 7 del C.G.S.; DELIBERA

1) di comminare alla società VIRTUS LOCOROTONDO 1948 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società SAVA;
2) di squalificare il calciatore PASCULLO GRAZIANO (VIRTUS LOCOROTONDO1948) fino al 31/12/2026 per i fatti di cui in premessa. Ai sensi del comma 7 dell’art. 35 del C.G.S. le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini delle misure amministrative a carico della società VIRTUS LOCOROTONDO 1948″.