Ancora problemi societari per Brindisi e Alessandria, retrocesse dalla Serie C alla Serie D. In seguito a una segnalazione della Co.Vi.So.C., il Tribunale Federale ha deferito i rappresentanti delle due società: Andrea Molinaro e Mariachiara Rispoli.
Entrambe hanno già avuto una penalizzazione da scontare nella prossima stagione e non è detto che non possano subirne altre dopo questa decisione. Campionato amaro per pugliesi e piemontesi, arrivati all’ultimo posto rispettivamente nei gironi A e C. Il ritorno tra i dilettanti potrebbe essere più amaro che mai in attesa di possibili sviluppi societari.
Brutte notizie in casa Alessandria e Brindisi: le due società sono state deferite per inadempienze con la Co.Vi.So.C. Il comunicato del Tribunale Federale Nazionale della FIGC:
“L’Alessandria è stata deferita per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F.; per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle N.O.I.F. e per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), par. VI), par. VII) e par. VIII) delle N.O.I.F. (a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla società nell’ambito di altro procedimento disciplinare);
Il Brindisi è stato deferito per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle N.O.I.F. e per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F. (a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla società nell’ambito di altro procedimento disciplinare).