Svolta nel calcio dilettantistico: il comunicato dell’AIAC
Una giornata storica per il calcio dilettantistico. Da oggi, infatti, un allenatore esonerato entro il 30 novembre potrà riprendere ad allenare, nella medesima stagione, un’altra squadra. Quest’ultima, però, deve partecipare ad un girone o ad un campionato diverso rispetto a quello dell’ultima società allenata dall’allenatore esonerato. FIGC, La Lega Nazionale Dilettanti e L’Associazione Italiana Allenatori Calcio si sono dunque riunite per prendere questa decisione.
L’analisi dell’avvocato Giampiero Orsino
L’avvocato Giampiero Orsino, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai nostri microfoni a riguardo di questo cambiamento storico: “Un esonerato della LND può tornare ad allenare se viene sollevato dall’incarico entro il 30 novembre. E’ una decisione che ha dei limiti. Mi sembra una vittoria per l’Associazione Allenatori.
Molti allenatori svolgono anche attività secondarie nel mondo del calcio. Per cui la vedo anch’io come un bel passo avanti. La possibilità di utilizzare allenatori preparati che possono in qualche modo contribuire alla stagione sportiva e fornire il loro supporto tecnico. Sono quei passi avanti che dobbiamo guardare anche per una riforma di tutto il mondo sportivo, perché comunque ci si è resi conto che il mondo dello sport, per quanto necessiti di tante tutele, deve comunque lasciare delle maglie un pò più larghe in modo tale da consentire lo svolgimento ed il superamento di norme che oggi sembrano anche anacronistiche”.
Il comunicato ufficiale dell’AIAC
All’interno del comunicato ufficiale dell’AIAC, si legge che: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, La Lega Nazionale Dilettanti e L’Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno firmato martedì 11 ottobre un protocollo d’intesa che si può definire storico. Infatti da questa stagione: l’allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 novembre 2022 da una società associata alla LND o da società di Puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello a cui partecipava la società che ha esonerato l’allenatore.
Tale deroga non opera per gli allenatori/allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti alla attività giovanile di base. La disposizione verrà tempestivamente pubblicata in un apposito Comunicato Ufficiale LND (in modifica del punto 14 lettera (f) C.U. n. 1 LND)”.