Cavese-Team Altamura, il giudice sportivo convalida il risultato e boccia il ricorso dei pugliesi. Come reso noto dalla società campana, è stato confermato dalla giustizia sportiva l’1-0 del campo. Si contestava, infatti, l’annullamento del gol del potenziale vantaggio ospite a seguito di un sospetto ingresso a bordo campo di una persona.
Nel dettaglio, il direttore di gara ha inizialmente convalidato la rete dello 0-1 del Team Altamura al 22′ di Croce. Poco dopo, però, il gol è stato annullato dopo un consulto con il guardalinee. Quest’ultimo sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo campo. Per questo motivo, i pugliesi hanno presentato ricorso, per chiedere approfondimenti e chiarimenti proprio sull’uomo in questione.
Questa la risposta del giudice sportivo: “Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Team Altamura con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara, in ragione del presunto e meramente asseverato contegno degli Ufficiali di gara, definito “ondivago e contraddittorio” tanto da ravvisare “la configurabilità di un autentico errore tecnico“.
“Rilevato – si legge ancora – come la reclamante chieda a codesto Giudice sportivo, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti dell’indagine della Procura Federale da svolgere a seguito dell’esposto dalla medesima presentato e, in via principale, l’applicabilità dell’art. 10, comma 5, CGS con conseguente irrogazione della punizione della perdita della gara a carico della Cavese“.
“Il ricorso si presenta ictu oculi del tutto privo di fondamento. Poggia su una rarefatta ricostruzione della quaestio facti secondo cui gli Ufficiali di gara avrebbero modificato una decisione a seguito di intimidazione. Ciò non è in alcun modo accompagnato da qualsivoglia tangibile elemento di prova“.
“Rilevato – prosegue il giudice sportivo – come l’episodio su cui si innerva il reclamo è debitamente riportato nel referto arbitrale, sia dal Direttore di gara che dall’assistente arbitrale. E in esso si dà chiaramente conto del fatto che “in occasione della rete dapprima convalidata e poi annullata” una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società faceva indebito ingresso nel recinto di gioco e, protestando ad alta voce, si avvicinava all’assistente, prima di essere allontanato“.
In base a queste premesse, dunque, è giunta la decisione: “Il giudice sportivo respinge il reclamo. Convalida il risultato della gara conclusasi con il punteggio Cavese 1-0 Team Altamura. Addebita sul conto della Asd Team Altamura la tassa di reclamo. Condanna la Asd Team Altamura al pagamento delle spese in favore della Cavese per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1 CGS”.