Il Collegio di Garanzia del Coni respinge i ricorsi di Alcione e Fano
Il Collegio di Garanzia del Coni respinge i ricorsi di Alcione Milano e Fano sul mancato ripescaggio in Serie C. E’ quanto comunicato in questi minuti attraverso un comunicato ufficiale dell’organo.
La sezione, presieduta dall’avvocato Vincenzo Nunziata, ha deciso di respingere le richieste dei entrambi i club. Al momento, le due società non hanno rilasciato commenti sull’esito del ricorso.
Alcione e Fano, respinto il ricorso: la decisione del Collegio di Garanzia
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società Alcione Milano Società Sportiva a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi, la Commissione Vigilanza Società di Calcio (COVISOC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
e nei confronti delle società Casertana Football Club S.r.l., Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e Gelbison S.r.l., per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Presidente del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, con esclusione dalla procedura di ammissione della Società Alcione Milano Società Sportiva A R.L, nonché del suddetto comunicato, dei pareri espressi, in data 24 luglio 2023, nell’ambito della predetta procedura, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali Sportivi-Organizzativi e dalla CO.VI.SO.C, sulla cui base è stata assunta la predetta delibera.
Respinto il ricorso dell’Alcione
Di qualsiasi ulteriore atto, anche non conosciuto, prodromico, pregresso e/o successivo alla statuizione medesima, ivi compresi, ove occorrer possa, le note della LND del 18 e 21 luglio 2023, la nota della Lega Pro in data 19 luglio 2023, prot. 746/23, il Comunicato Ufficiale FIGC, n. 204/A, recante i criteri e le procedure per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024, il Comunicato Ufficiale FIGC 205/A, nel combinato disposto con il Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022, laddove dispone la previsione di un termine perentorio a pena di esclusione, indipendentemente dalla gravità degli inadempimenti.
Nonché, ove occorra, per l’annullamento, la revoca e/o la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del parere “Prot. Uscita N.0226822 del 17/07/2023” rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la Provincia di Milano, in data 17 luglio 2023, avente ad oggetto “richiesta Società Alcione Milano SSD a R.L. utilizzo Arena civica Gianni Brera per il Campionato Lega Pro 2023/2024 e Coppa Italia di Categoria”, con relativo verbale allegato e conseguentemente per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad essere ammessa ed utilmente inserita nella graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale impugnato, al fine di poter divenire beneficiaria dell’emanando provvedimento di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2023/2024″.
“E’ stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini
della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024″
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro)
e nei confronti delle società Casertana Football Club s.r.l., avverso il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024. Essa prevede, nell’ordine, il reinserimento delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l (seconda squadra), Casertana Football Club S.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. e, al contempo, l’esclusione della ricorrente”.