Giudice Sportivo, da rigiocare la gara sospesa per “preservare l’incolumità dell’arbitro”
La giustizia sportiva ha deciso riguardo la partita sospesa lo scorso 22 gennaio. Nell’incontro di promozione campana tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano infatti, al 60′, l’arbitro, il signor Crispino di Frattamaggiore, aveva così stabilito per salvaguardare la propria incolumità. Il direttore di gara dopo aver espulso il capitano del Givova, Parlato, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine prima di rinchiudersi nello spogliatoio. Secondo la sua versione, il giocatore, dopo l’estrazione del cartellino rosso, avrebbe reagito aggredendolo e colpendolo con una testata.
L’episodio ha avuto una forte risonanza mediatica, facendo molto discutere. Sin da subito infatti, la società di Capri aveva espresso la propria avversione nei confronti della scelta del direttore, apparsa troppo avventata, negando anche l’avvenimento di alcuni fatti riportati. All’episodio ha fatto pertanto seguito un duro comunicato della società isolana, in cui richiedeva l’intervento della giustizia sportiva. Ai nostri microfoni, inoltre, per esprimere il proprio pensiero e ricostruire l’accaduto, era intervenuto il direttore generale del Givova Capri Anacapri.
La decisione del Giudice Sportivo
La giustizia sportiva si è espressa ieri. Con un comunicato, il giudice sportivo, Marco Cardito, ha deciso di far rigiocare la partita. Dalle immagini raccolte, come indicato nel testo, non si è notato l’atteggiamento violento presentato dall’arbitro nel referto ed in sede d’udienza. Si riconosce, che il comportamento aggressivo del capitano possa aver turbato la serenità dell’arbitro ma, nonostante questo, la situazione all’interno dello stadio era nella norma. Non sussistevano pertanto le condizioni affinché la gara venisse sospesa. Il giudice sportivo inoltre, definisce minaccioso il comportamento del capitano ma non per questo passibile di sospensione.
Il comunicato
Di seguito riportiamo l’intero testo del comunicato:
“Dall’esame degli atti, per quanto utile ai fini del decidere, è dato di rilevare: la particolare veemenza dell’atteggiamento del sig. Parlato, può certamente aver creato uno stato di metus nell’arbitro tale da avergli indotto la consapevolezza, come scrive nel referto, di non riuscire a dirigere la gara con serenità ed a ritenere cessate le condizioni di normalità per la prosecuzione dell’incontro. Tuttavia, benché dal referto arbitrale e dall’audizione dinanzi il GST risulti che il direttore di gara sia stato attinto da una testata del sig. Parlato, in realtà una vera testata non si apprezza dalla riproduzione filmata agli atti e pubblicata sul web. La situazione ambientale all’interno dell’impianto di gioco era nella norma, non rilevandosi dal filmato né da altri atti ufficiali alcuna intemperanza del pubblico.
Il comportamento del sig. Stefano Parlato è certamente assai deprecabile e minaccioso ma, perlomeno da quanto appare, non sembra abbia colpito il direttore di gara”; P.Q.M. preso atto di quanto sopra e fatte proprie le conclusioni della Procura, delibera la ripetizione della gara in epigrafe (fermi i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo Cu), demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti conseguenziali; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva“.
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
La gara sarà pertanto rigiocata a data da destinarsi. La decisione spetterà a comitato regionale.