Ghiviborgo, vittoria a tavolino dopo l’esito del ricorso contro l’Orvietana

A seguito della partita tra Ghiviborgo e Orvietana i padroni di casa avevano presentato ricorso al Giudice Sportivo. La causa è legata dunque all’irregolarità di un giocatore della squadra ospite. Secondo quanto riportato dal comunicato Fabri Francesco doveva recuperare la squalifica di una gara.

Fonte: Facebook Orvietana Calcio

La squalifica è stata ricevuta dal giocatore il 9 maggio 2022 ma non è mai stata scontata. La sentenza ha decretato quindi la vittoria a tavolino per 3-0 del Ghiviborgo, che sale dunque a quota 25 punti in classifica. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo.

Ghiviborgo-Orvietana, il comunicato del Giudice Sportivo

“GHIVIBORGO VDS – ORVIETANA CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,

  • esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla GSD GHIVIBORGO VDS. Da esso si deduce l’irregolare posizione del calciatore FABRI FRANCESCO impiegato dalla ORVIETANA CALCIO sin dall’inizio della gara in epigrafe, con il numero 10;
  • rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’AC PERUGIA CALCIO, è stata comminata la squalifica per una gara, per recidiva in ammonizioni, di cui al C.U. n. 199 del 9 maggio 2022 emesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per le gare di Playoff, Quarti di finale, Campionato Primavera 2 2021/2022, disputate in data 7 maggio 2022;
  • la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Primavera 2 – 2021/2022 e la medesima squalifica per una gara non è stata correttamente scontata nel corso della stagione sportiva 2022/23 e in tutte le gare del Campionato di Eccellenza Umbria fino al termine della stagione
  • rilevato, da ultimo, come la medesima squalifica per una gara non sia stata scontata nemmeno nel corso della stagione sportiva 2023/24 essendo stato il calciatore FABRI FRANCESCO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in tutte le prime dodici giornate del Campionato Nazionale di Serie D e impiegato sin dall’inizio nella gara del 19 novembre 2023, alla quale, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
Fonte: Facebook Orvietana Calcio

Delibera:

  • di accogliere il reclamo;
  • di infliggere alla ORVIETANA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
  • di non addebitare la tassa di reclamo”.
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Redazione