Ulteriore stangata per l’Imolese: come riportato dalla FIGC in un comunicato, arriva un altro punto di penalizzazione in classifica. La prima penalizzazione per i rossoblù è arrivata a novembre. Si tratta, dunque, della seconda penalità nel corso dello stesso campionato. Il motivo della decisione? Il mancato pagamento delle somme dovute a Pasquale De Sarlo, calciatore che nella scorsa stagione ha giocato per l’Imolese in Serie C. Per lo stesso motivo, inoltre, è stato inibito per tre mesi l’amministratore unico del club Ulisse Savini.
Il comunicato della FIGC: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 217 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ulisse
SAVINI, e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R. L., avente ad oggetto la seguente condotta: ULISSE SAVINI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, alla data del 2 settembre 2023, della Società IMOLESE CALCIO 1919 SSD A.R.L., già IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore De Sarlo Pasquale, riconosciute con lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega PRO del 24.07.2023, vertenza n.048.2022, depositato in data 2 agosto 2023, comunicato alla Società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.“.
Nel comunicato si continua a leggere: “IMOLESE CALCIO 1919 SSD A R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, alla data del 2 settembre 2023, sig. Ulisse Savini, così come descritta nel precedente capo di incolpazione; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulisse Savini in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 SSD A R.L.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport”.
La conclusione del dispositivo: “Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ulisse SAVINI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società IMOLESE CALCIO 1919 SSD A R.L.“.