Legnano-Leon si dovrà rigiocare
La partita tra Legnano e Leon, valida per la sedicesima giornata del girone B, fu rinviata lo scorso 12 dicembre 2021, dovrà essere rigiocata. Il match non si giocò poiché sul terreno di gioco del Legnano era presente troppo ghiaccio a causa della neve caduta prima della gara.
Il motivo del ricorso
Il direttore sportivo dei lilla, Eros Pogliano aveva immediatamente scongiurato il rischio di perdere la partita a tavolino.
Nonostante questo è arrivato poco dopo il ricorso del Leon che è stato respinto. Il ricorso della squadra brianzola sosteneva che il Legnano non aveva provveduto a sgomberare il terreno di gioco per permettere di disputare la partita.
Ma, come da regolamento, gli ultimi fiocchi erano caduti entro le 48 ore dal previsto fischio d’inizio e che comunque le condizioni meteo erano state tali da provocare la formazione di ghiaccio, quindi il comportamento della squadra lilla è stato ritenuto corretto e non sanzionabile.
La sentenza del giudice sportivo
“Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. LEON SSD ARL, con il quale si chiede con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. LEGNANO SSD ARL la punizione della perdita della gara in esame ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima.
– Lette le osservazioni difensive fatte pervenire dall’ A.C. LEGNANO SSD ARL, con le quali si evidenzia come, da un lato, l’ultimo fenomeno nevoso si sarebbe verificato il 10 dicembre e, dall’altro, come il rinvio della gara sarebbe stato determinato dalla presenza di ghiaccio, e di non neve, sul manto erboso, in precisa coincidenza con una porzione di terreno di gioco a ridosso della tribuna e che, pertanto, rimaneva in ombra.
– Lette le ulteriori deduzioni della A.C. LEON SSD ARL con cui vengono sostanzialmente ribadite le doglianze già rappresentate.
P.Q.M. Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C. LEON SSD ARL