Livorno, ammenda e due gare a porte chiuse: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Livorno, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, dovrà scontare due gare a porte chiuse. La motivazione? Comportamenti scorretti all’interno dello stadio. I tifosi amaranto hanno infatti introdotto e utilizzato materiale pirotecnico oltre ad aver lanciato oggetti in campo. Ecco i dettagli del comunicato.

Livorno, due match senza tifosi

Duro colpo per il Livorno che giocherà, secondo quanto stabilito dal Giudice Sportivo, due gare senza sostenitori. Alle due giornate a porte chiuse si aggiunge anche un’ammenda di 5000,00€. La decisione è stata presa dopo quanto accaduto domenica scorsa, 17 marzo, contro il Follonica Gavorrano. I tifosi ospiti, oltre mille presenti, secondo quanto scritto nel comunicato pare abbiano infatti lanciato diversi oggetti in campo durante il match.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, avrebbero gettato bottigliette di plastica e di vetro non solo contro i giocatori avversari ma anche verso il direttore di gara. Inoltre, è stata sanzionata anche l’introduzione e l’utilizzo di fumogeni e bombe carta all‘interno dello stadio.

Ancora una volta la giustizia fa dunque fronte a gesti anti-sportivi sanzionando però la società. Le due partite senza tifosi peseranno molto al Livorno, che in questo momento avrebbe bisogno del loro appoggio.

Livorno, il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato ufficiale emanato dal Giudice Sportivo in data odierna, martedì 19 marzo, ai danni del Livorno.

AMMENDA
Euro 5000,00 e due gare a porte chiuse LIVORNO 1915 S.S.D.R.L
Per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto e utilizzato materiale pirotecnico ( 4 fumogeni, 2 bombe carta ) nel settore loro riservato, nonché lanciato sul terreno di gioco 5 bottigliette di plastica semipiene, 3 bottiglie di vetro che sfioravano il Direttore di gara e un A.A., alcune monete all’indirizzo degli Ufficiali di gara e calciatori avversari. Inoltre, altre 5 bottigliette di plastica semipiene venivano lanciate sul campo per destinazione. Sanzione così determinata in ragione della obiettiva idoneità della condotta a creare grave danno all’incolumità dei presenti sul terreno di gioco, nonché della recidiva di cui al CU 31/2023 ( R A – R AA – R CdC )”.

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Redazione