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Il Giudice Sportivo annulla e fa rigiocare la partita per colpa dell’arbitro: l’accaduto

palmese manfredonia comunicato

A distanza di tre settimane è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla partita Pistoiese-Forlì. Il 23 ottobre 2022 i biancorossi hanno vinto la partita per 0-2 in trasferta ma è avvenuto un grave errore. Il direttore di gara infatti ha ammonito erroneamente Arcuri invece di Biagioni. Il numero ventuno è stato poi espulso a causa di una doppia ammonizione, Questa valutazione sbagliata da parte dell’arbitro ha portato la Pistoiese a reclamare subito finita la partita. Il Giudice Sportivo ha poi dato ragione al club ospitante. A seguito del comunicato rilasciato, è stata annullata la sconfitta per gli arancioni e sono stati tolti tre punti al Forlì.

Forlì stadio Euro 2032

Il comunicato stampa del Forlì

Di seguito il comunicato stampa del club biancorosso che non è stato felice della notizia:

“La Società Forlì Football Club ha appreso con sconcerto e rammarico dal comunicato ufficiale N°55 del 15/11/2022 della LND, l’accoglimento del reclamo della U.S.Pistoiese 1921. Il comunicato dispone, quindi, la ripetizione della gara US Pistoiese 1921-F.C. Forlì del 23/10/2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’arbitro. Il club comunica che aveva già dato mandato ai suoi legali e che agirà tempestivamente per far valere i propri diritti nelle sedi opportune”.

Pistoiese

Il comunicato della LND

Questo infatti è il comunicato apparso sul sito della LND:

Il Giudice Sportivo,

  • esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla US PISTOIESE 1921 e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro avrebbe erroneamente ammonito, al 42º del primo tempo, in luogo del calciatore. 39, BIAGIONI ALESSIO, altro calciatore della US PISTOIESE 1921, vale a dire il n. 21, ARCURI ALBERTO, successivamente espulso per somma di ammonizioni;
  • lette le controdeduzioni depositate dalla FC FORLI’ con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti;
  • rilevato che al ricorso la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, documentazione video e immagini e che ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;
LND Girone I

Le riprese televisive

  • rilevato come dalla visione delle riprese televisive emerga con sufficiente chiarezza come l’Arbitro sia incorso nell’errore lamentato, poiché:
    a) il provvedimento di ammonizione comminato al minuto 42 del primo tempo, per un fallo ai danni di un calciatore avversario che determinava l’assegnazione di un calcio di rigore, è chiaramente esibito al calciatore della US PISTOIESE 1921, n. 21, ARCURI ALBERTO, mentre da quanto è dato osservare l’azione fallosa incriminata risulta commessa dal calciatore n. 39, del medesimo sodalizio, BIAGIONI ALESSIO.
    b) al minuto 28 del secondo tempo, il n. 21 della US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO, veniva nuovamente ammonito, con conseguente provvedimento di espulsione a suo carico;
  • considerato che l’errore compiuto nell’individuare il calciatore che aveva commesso il fallo al 42º del primo tempo, è risultato decisivo ai fini della successiva irrogazione del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione comminata al n. 21 dell’US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO nel corso del secondo tempo;
  • rilevato come anche il direttore di gara, con supplemento di rapporto, ha confermato lo svolgimento dei fatti dianzi descritto;
  • in conseguenza della intervenuta doppia ammonizione, che ha privato anzitempo la società US PISTOIESE 1921 di un calciatore la gara non ha avuto un regolare svolgimento P.Q.M.”

L’esito finale del Giudice Sportivo che accoglie il ricorso della Pistoiese

“In accoglimento del reclamo dispone:

  • la ripetizione della gara oggetto, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’Arbitro;
  • trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
  • di non addebitare la tassa di reclamo.”