Prato-Correggese: arriva la sentenza del Giudice Sportivo
Dopo il reclamo della Correggese a proposito della gara contro il Prato dello scorso 30 ottobre, è arrivato il responso del Giudice Sportivo. Per la squadra ospite, che milita in Serie D nel girone D, non arrivano però buone notizie. Il risultato è stato infatti omologato e dunque a vincere la sfida per 2-0 è stato il Prato regolarmente sul campo.
La decisione del Giudice Sportivo su Prato-Correggese
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CORREGGESE CALCIO1948 ARL, con il quale si chiede la non omologazione e conseguente ripetizione della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte e che l’arbitro avrebbe autorizzato l’inizio della gara senza “indicare quando e come è stata effettuata la richiesta operazione”, peraltro “tralasciando la fondamentale misurazione della porta sinistra, espressamente richiesta”.;
lette le controdeduzioni depositate dalla A.C. PRATO, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “infondato in fatto e in diritto”;
rilevato come dall’analisi della richiesta scritta la ricorrente ha richiesto la misurazione della sola “porta destra”;
rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale si afferma inequivocabilmente che:
Il controllo e la misurazione della porta
a) il controllo è avvenuto dapprima alle 13.30 e, in seguito ai lavori di sistemazione, alle 14.15 sempre alla presenza del “capitano (Simoncelli Daniele), dirigente accompagnatore (Munari Andrea) e presidente della Correggese Marani Gabriele (coloro che hanno firmato la riserva scritta);
b) al secondo controllo delle 14.15 “la porta misurava 2,44 metri, rientrando quindi nei limiti regolamentari”.
L’esito del comunicato del Giudice Sportivo
Il P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 in favore dell’A.C.PRATO 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 ARL.