Il Giudice Sportivo ha emanato la sentenza sul caso accaduto nella seconda giornata di Promozione. Stiamo parlando del girone A e la partita in questione è Barbara Monserra-ASD Fabriamo Cerreto. Durante il match il direttore sportivo ha ammonito il portiere dei padroni di casa per aver controllato il pallone con le mani per più di sei secondi, massimo stabilito dal regolamento. Dopo l’ammonizione però non è stato concesso il calcio di punizione agli avversari, che hanno poi fatto ricorso.
Effettuati gli accertamenti e ascoltato l’arbitro, che ha ammesso il proprio errore, il Giudice Sportivo ha preso la decisione definitiva. La partita verrà dunque rigiocata. Ora spetta al Comitato Regionale Marche trovare una data per procedere alla ripetizione del match.
A scioglimento della riserva di cui al CU 42 del 20.09.2023, esaminato il ricorso introitato dalla società ASD Fabriano Cerreto, con il quale la stessa ricorre per presunto errore tecnico dell’Arbitro commesso nel corso della partita ASD I.L. Barbara Monserra – ASD Fabriano Cerreto.
Nello specifico, a dire della ricorrente, il Direttore di gara avrebbe ammonito il portiere per aver infranto la regola n.12 punto 2 del regolamento del gioco calcio, controllando con le mani il pallone per più di sei secondi all’interno della propria area di rigore, senza però assegnare calcio di punizione indiretto.
Dalla lettura del referto arbitrale, mezzo di prova privilegiato per questo Organo di Giustizia Sportiva, si evince che il portiere della Società Barbara Monserra risulta effettivamente ammonito al minuto 44esimo del secondo tempo di gioco. Esperiti i dovuti accertamenti, sentito l’arbitro, lo stesso ammette di aver ammonito il suddetto portiere ma di aver momentaneamente dimenticato di concedere il calcio di punizione, così come previsto dalla succitata norma.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che il regolamento prevede come unica possibilità per procedere alla ripetizione della gara l’ammissione dell’errore da parte dell’arbitro, e subordinata a questa, l’effettiva influenza dell’errore sul regolare svolgimento della gara, nel caso di specie si ritengono sussistenti entrambi i requisiti PQM Si decide:
– Di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo
– Di dare mandato al Comitato Regionale Marche affinché fissi una data per procedere alla ripetizione della stessa