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Il giudice ribalta il risultato tra Real Calepina e Sondrio: il motivo

Nardò Andria

Real Calepina-Sondrio: Il Giudice Sportivo assegna lo 0-3 a tavolino.

Il Giudice Sportivo ha ufficialmente sancito l’eliminazione del Sondrio dalla Coppa Italia di Serie D, accogliendo il ricorso presentato dalla Real Calepina. Il nodo della questione risiedeva nell’impiego irregolare del giocatore Javier Belecco da parte del Sondrio.

Belecco, infatti, avrebbe dovuto scontare una squalifica rimediata nella sua precedente esperienza con il Castelbuono in Coppa Eccellenza Sicilia, ma è stato schierato ugualmente durante la partita contro la Real Calepina. Questo errore è costato caro al Sondrio, che si è visto assegnare una sconfitta a tavolino per 0-3.

Con questa decisione, la Real Calepina accede al turno successivo della Coppa Italia di Serie D. La squadra bergamasca se la vedrà ora con la Virtus Ciserano Bergamo in una derby tutto bergamasco.

Il Sondrio dunque, esce dalla competizione per un errore, mentre la Real Calepina può continuare la sua avventura in Coppa Italia Dilettanti.

Sondrio-Real Calepina 0-3 a tavolino, il comunicato del Giudice Sportivo

“Il Giudice Sportivo,

letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BELECCO LEONEL JAVIER tesserato per la NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L.; 

rilevato che al calciatore BELECCO LEONEL JAVIER, all’epoca tesserato per la SUPERGIOVANE CASTELBUONO, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia di Eccellenza — CR Sicilia 2023/24, SUPERGIOVANE CASTELBUONO — PATERNO CALCIO, la squalifica per una gara di ammonizioni di cui al C.U. n. 296 del 26 gennaio 2024 emesso dal Comitato Regionale Sicilia; 

rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia di Eccellenza 2023/24 — CR Sicilia, non avendo la SUPERGIOVANE CASTELBUONO, guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo; 

rilevato che nella presente stagione sportiva 2024/25 il calciatore BELECCO LEONEL JAVIER veniva tesserato dalla NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. con cui prendeva parte alla gara per il primo turno della Coppa Italia LND 2024/2025, venendo schierato in campo fin dal primo minuto con il n. 30; 

rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata prima di quella in epigrafe. Alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare; 

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo;

 2) di infliggere alla NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 

3) di non addebitare la tassa di reclamo.