Giudice Sportivo, sconfitta a tavolino per il Sangiuliano City

Il Sangiuliano City è stato penalizzato con la sconfitta a tavolino dal giudice sportivo per non aver rispettato le regola degli under nella partita contro il Crema.
Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dal Crema in merito alla sfida contro il San Giuliano City, disputata lo scorso 16 febbraio. Il ricorso si basava su un’irregolarità commessa dalla squadra avversaria, che nel corso del match ha violato le norme sull’impiego dei calciatori under, obbligatorie per la categoria. In particolare, il San Giuliano City, dopo alcune sostituzioni, è rimasto in campo senza un giocatore nato dal 2005, non rispettando così il regolamento.
Dall’analisi dei referti, è emerso che la squadra aveva inizialmente schierato regolarmente tre giovani, ma con le sostituzioni effettuate al 23° minuto del secondo tempo, ha perso il requisito di avere almeno un calciatore classe 2005 in campo. La società ha tentato di rimediare dopo soli due minuti con un’ulteriore sostituzione, ma il Giudice Sportivo ha rilevato che nel frattempo si è verificata un’interruzione della regola, il che ha reso inevitabile la sanzione.
Nonostante la difesa del San Giuliano City, che sosteneva di non aver giocato minuti effettivi senza il numero minimo di under richiesto, il Giudice Sportivo non ha trovato elementi sufficienti a confermare tale ricostruzione. Né il direttore di gara né altri referti ufficiali hanno fornito prove a sostegno di questa tesi, portando alla decisione di punire la violazione regolamentare.
Di conseguenza, il Giudice Sportivo ha inflitto al San Giuliano City la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3 in favore del Crema 1908.

Sangiuliano City-Crema 0-3 a tavolino: il comunicato ufficiale
Dunque è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in merito al ricorso presentato dal Crema. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: SAN GIULIANO CITY SSD aRL – CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
Il Giudice Sportivo
- letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, AC CREMA 1908 SSD aRL, con il quale si chiede sia inflitta alla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;
- rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL è scesa in campo, con almeno 3 calciatori under, di cui uno nato dal 1° gennaio 2006 (Lupano Luca, n. 8), uno nato dal 1° gennaio 2005 (Hu Yiwang Alessandro, n. 23) e due nati dal 1° gennaio 2004 (Libertazzi Giovanni, n. 1 e Barzaghi Niccolo, n 44), ma nel corso della gara procedeva alla sostituzione di due dei quattro calciatori e più precisamente:
- al 45° del primo tempo, il n. 23 Hu Yiwang Alessandro (classe 2005) con il n. 12 Chiesa Cristiano (classe 2006);
- al 23° del secondo tempo, il n. 8 Lupano Luca (classe 2006) con il n. 20 Rettore Mirko (classe 2004);
- rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL a seguito della sostituzione effettuata al 23° del secondo tempo non presentava in campo nessun giocatore nato dal 1° gennaio 2005, determinando la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno tre calciatori under, cosi come previsto dal C.U. n. 1, lettera C) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1° luglio 2024 per la stagione sportiva 2024/2025.
- letto le memorie ex art. 67 CGS depositate dalla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL mediante le quali si evidenzia di aver rimediato alla violazione (pacifica ed incontestata) dopo soli due minuti, avendo al 25° del secondo tempo, sostituito il n. 10 Palesi Luca (classe 1997) con il n. 18 Sartori Gabriel (classe 2005);
– rilevato come la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL affermi che tra le due sostituzioni non vi siano stati momenti di gioco effettivo, ma chetale affermazione non è corroborata da alcune evidenze né è stata confermata dal Direttore di gara espressamente
interpellato da codesto Giudice sportivo, P.Q.M. Delibera:Pag. 3/ 103 di accogliere il reclamo; di infliggere alla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di non addebitare la tassa di reclamo.