Scafatese-Reggina, respinto il ricorso del club campano: il comunicato
Respinto il ricorso della Scafatese dopo il match contro la Reggina
Termina ufficialmente la questione legata alla gara tra Scafatese e Reggina, nata principalmente da una presunta irregolarità nella registrazione del contratto del calciatore amaranto, Bertony Renelus, denunciata nelle ore successive al match dalla squadra campana. Il match rimane sull’1-1 e il ricorso della Scafatese è stato respinto. Di seguito le motivazioni.
La partita era terminata con il risultato 1-1, ma il punteggio era rimasto appunto sub-judice in attesa di una pronuncia definitiva sulla vicenda da parte del Giudice Sportivo. Di seguito il dispositivo completo, pubblicato sul sito della LND:
“Il Giudice Sportivo
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede
che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a)
C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY,
schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della
presente stagione sportiva con alcuna società e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.
lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta
essere “tesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023”, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di
contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per
problemi tecnici”. La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validità del tesseramento, né la posizione del calciatore che non può
considerarsi svincolato; dall’altro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale
consultazione dei sistemi informatici in dotazione, è pervenuta la società istante, ponendole a fondamento del presente reclamo”.
DELIBERA
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L”.