La Viterbese è retrocessa ufficialmente in Serie D. È stato infatti respinto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di due punti per il pagamento in ritardo dei contribuiti Irpef per i mesi di settembre e ottobre 2022.
Il club è infatti arrivato al penultimo posto in classifica nel girone C con 33 punti. Quello del Collegio di Garanzia del Coni era l’ultimo grado di giudizio sportivo e quindi la decisione è ormai definitiva. Infatti la società potrà fare ricorso soltanto a Tar e Consiglio di Stato, che al massimo potranno dare un indennizzo alla società, ma non influire sulla classifica. Quindi è ormai ufficiale: la Viterbese lascia i professionisti dopo sette anni.
Questo il testo della nota. “II Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta dalla Presidente, Gabriella Palmieri, ha assunto le seguenti determinazioni: HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2023, presentato, in data 4 aprile 2023, dal dott. Giuseppe Capozzoli, quale legale rappresentante p.t. della Società U.S. Viterbese 1908 s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello della FIGC e il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, per l’annullamento della Decisione n. 0078/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, Registro Procedimenti n. 0095/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 7 marzo 2023,
con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dalla U.S. Viterbese 1918 s.r.l. e, per l’effetto, è stata confermata la Decisione n. 0117/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, Registro Procedimenti n. 0102/TFNSD/ 2022-2023, resa il 27 gennaio 2023, nella parte in cui ha inflitto alla U.S. Viterbese 1908 s.r.l. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI’, DICHIARATO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”.