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Vogherese, reclamo respinto: il giudice sportivo convalida la vittoria del Borgaro

Vogherese Zoppi

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla Vogherese presentato dopo la gara col Borgaro Novis

Il risultato di Borgaro Novis-Vogherese resta quello di 2-1. Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo inoltrato dalla Vogherese in merito alla deformazione di uno dei pali della porta.

Il direttore sportivo della Vogherese, Rino D’Agnelli, aveva spiegato in un’intervista su Seried24.com il perché del reclamo. L’arbitro si è ripresentato sul campo dopo 45 minuti invitando la nostra società a disputare la gara e poi avvalerci del ricorso. Cosa che noi già avevamo intenzione di fare sin da prima dell’inizio della partita, perché già eravamo al corrente della situazione che non era a norma. Siamo rientrati in campo senza riscaldamento e non avevamo più la testa, eravamo distratti. Questo è un fattore che ha inciso ai fini del risultato.”

Il regolamento è chiaro in tal senso: i pali delle porte devono essere tutti uguali. A Borgaro non lo sono perché tre pali sono in un modo e uno in un altro perché deforme. Di conseguenza non sono a norma di regolamento e a tal proposito siamo fiduciosi. Ci aspettiamo una decisione del giudice che preveda il rispetto delle regole e dei regolamenti. Perché se no si crea un precedente pericoloso di non rispetto dei dettami e delle norme di riferimento.”

Dunque, la motivazione che ha spinto la Vogherese a presentare reclamo è la deformazione di un palo di una porta del campo del Borgaro. Motivazione, però, non valida per il Giudice Sportivo, che ha respinto il reclamo e convalidato il risultato del campo.

Vogherese, il Giudice Sportivo respinge il reclamo: il comunicato ufficiale

Reclamo respinto e risultato di 2-1 ufficialmente convalidato. Di seguito riportiamo il dispositivo con il quale il Giudice ha formalizzato e ufficializzato la respinta del reclamo della Vogherese.

Vogherese Zoppi

ASD Borgaro Nobis 1965 – ASD AVC Vogherese 1919: Il Giudice Sportivo,

  • letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AVC Vogherese 1919, con il quale si chiede di disporre a carico della ASD Borgaro Nobis 1965 la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato all’arbitro, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito alla deformazione di uno dei pali della porta a sinistra del campo di gioco, in prossimità dell’ingresso sul terreno di gioco. In particolare a detta della reclamante, il primo ufficiale avrebbe autorizzato l’inizio della gara nonostante la manifesta irregolarità del palo che si presentava “non conforme, deformato in maniera spigolosa, inclinato ed ammaccato” ritenendo che a causa della “condizione gravosa” il palo “avrebbe modificato significativamente la traiettoria del pallone nel caso in cui fosse stato colpito dal medesimo”, che la sua deformazione “modificava la larghezza della porta” e “avrebbe potuto comportare significativi rischi per la sicurezza dei calciatori in campo”. Pertanto, si assumeva la violazione della Regola 10 del
  • Regolamento del Giuoco del Calcio;
  • rilevato come il direttore di gara, nel proprio referto di gara da contezza della circostanza e afferma che “a seguito del sopralluogo effettuato con capitani e dirigenti di entrambe le società e presa visione del verbale dello stato di consistenza del campo sportivo, non sono state riscontrate difformità e irregolarità rispetto alla regola numero 1 del regolamento del giuoco del calcio, ma solamente normale usura del palo”. Inoltre, sentito l’arbitro per maggior chiarimento, il medesimo inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta, pervenutagli alle 14.28, il medesimo si prodigava ad effettuare i sopralluoghi necessari in contraddittorio con le società e non avendo riscontrato “alcuna difformità e irregolarità” aveva potuto dare il via alla gara alle 15:13. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore della ASD Borgaro Nobis 1965; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD AVC Vogherese 1919.