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La sentenza del Giudice Sportivo: tra sconfitte a tavolino e pesanti squalifiche in Coppa Italia Eccellenza

Serie D risultati

Tra sconfitte a tavolino e pesanti squalifiche da scontare: ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.

In seguito al primo turno di Coppa Italia Dilettanti -Fase Nazionale, La LND ha pubblicato sui propri canali un comunicato ufficiale nel quale il Giudice Sportivo ha riportato le decisioni prese sulle squalifiche dell’ultimo turno.

Oltre alle tante squalifiche, sembrerebbe che la giustizia sportiva abbia accolto il ricorso dell’ASD Genova Calcio a causa dell’irregolare presenza di Dario Campagna, tesserato dell’Alba Calcio. Il calciatore non poteva prendere parte al match di Coppa, a causa di una squalifica ricevuta in occasione di Alba Calcio-Luese Cristo Alessandria del 6 gennai 2025.

La giustizia sportiva ha così ribaltato il risultato maturato sul campo infliggendo alla società Alba Calcio la sconfitta a tavolino per 3-0, a favore del Genova Calcio.

Da evidenziare anche alcune pesanti stangate, su tutte quelle inflitte ai tesserati del Sandona: l’inibizione fino al 13 aprile 2025 del dirigente, Gabatel Alessandro, con la motivazione di aver rivolto espressioni offensiva all’indirizzo del Direttore di gara; e la squalifica per 4 turni al calciatore, Francesco Mazzon.

Genova-Alba, la sentenza del Giudice Sportivo: il comunicato

Ora è ufficiale: cambia il risultato del match di Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale, tra Genova Calcio e Alba Calcio. La causa, che ha portato il Giudice Sportivo a optare per una vittoria a tavolino dei padroni di casa, riguarda la squalifica di Dario Campagna. Il calciatore, infatti, nonostante il provvedimento disciplinare dello scorso 6 gennaio 2025, era a disposizione della sua squadra.

Giudice sportivo

Di seguito un frammento del comunicato ufficiale diramato dalla LND:

”FOOTBALL GENOVA CALCIO – ALBA CALCIO
Il Giudice Sportivo, rilevato che la summenzionata squalifica andava scontata nella gara in epigrafe a cui il calciatore CAMPAGNA DARIO – benché schierato in campo sin dal primo minuto con il n. 2 – non aveva titolo a partecipare; Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società ALBA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo”
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